La sentenza del Consiglio di Stato riunito in Adunanza plenaria n. 3/2015 del 20 marzo scorso chiarisce una volta per tutte la controversa questione dell’indicazione obbligatoria da parte dei concorrenti, pena l’esclusione dalla procedura di gara,  degli oneri per la sicurezza interni o aziendali all’interno della propria offerta economica.

Come noto, il dubbio interpretativo in ordine alla suddetta disposizione deriva dal dettato testuale dell’art. 87 c. 4) secondo periodo, che prevede: “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture“.

La giurisprudenza fino a questo momento non aveva fornito una risposta univoca: un orientamento riteneva non necessario indicare in offerta i costi della sicurezza interni nel caso di gare di lavori pubblici perché già stimati a monte dalla stazione Appaltante nel PSC (vedasi ad esempio: Cons. Stato, sez. V: 7 maggio 2014, n. 2343; 9 ottobre 2013, n. 4964); altro orientamento, di avviso diverso, riteneva fosse obbligatorio anche nel caso di gare di lavori, e non solo di forniture e servizi, inserire a pena di esclusione l’importo dei costi interni della sicurezza nell’offerta economica (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421; sez. V, 19 luglio 2013, n. 3929; sez. III, 3 luglio 2013, n. 3565)

Appare quindi risolutiva la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n° 3/2015 che dopo una disamina approfondita della questione, in particolare per quanto attiene la salvaguardia della salute dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e le attività di verifica della congruità dell’offerta da parte della Stazione Appaltante, conclude enunciando il seguente principio di diritto: “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.

Testo della sentenza n° 3/2015