Un argomento di grande interesse per le Stazioni Appaltanti è la possibilità di affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi alle cooperative sociali di tipo B al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, in applicazione dell’art. 5 della Legge n° 381/1991 il quale prevede che per importi sotto la soglia comunitaria (attualmente pari a € 207.000) gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le suddette cooperative “anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione”.
In alcuni casi le Stazioni Appaltanti hanno travisare la deroga sopra richiamata, affidando direttamente a cooperative sociali una fornitura o un servizio anche per importi sopra i 40.000 Euro, cioè la soglia massima prevista dal Codice dei Contratti Pubblici per gli affidamenti diretti .
L’ANAC (ex AVCP) ha più volte ribadito la necessità di un confronto concorrenziale, anche in forma semplificata, tra le cooperative sociali di tipo B propedeutico alla stipula della convenzione. Si richiama a tal proposito la Determinazione AVCP n. 3/2012.
Sul punto è intervenuta infine la L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che all’art. 1 c. 610 prevede:
“Al comma 1 dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.381, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».
Il legislatore ha quindi posto fine alle interpretazioni “elusive” dell’art. 5 della L. 381/1991, esplicitando l’obbligo di svolgere procedure selettive rispondenti ai principi del Codice dei Contratti Pubblici anche per stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo B.
In linea con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, le Stazioni Appaltanti potranno quindi optare o per procedure negoziate nel rispetto dell’art. 125 o per procedure aperte ai sensi dell’art. 124 e riservate a sole cooperative sociali di tipo B.