I raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) di cui all’articolo 45 c. 3 lett. d) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito Codice) costituiscono una forma di partecipazione alle procedure di gara che vedono protagoniste una o più imprese che non dispongono in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici stabiliti dal bando di gara e che intendono associarsi ad altre imprese per incrementare i propri requisiti proprio al fine di partecipare ad una specifica procedura di gara.

Gli RTI si costituiscono infatti appositamente per concorrere ad un determinata procedura d’appalto o di concessione.

Gli RTI, disciplinati dall’articolo 48 del Codice, possono partecipare alle procedure di gara sia in forma “costituita” che “costituenda”. Nel primo caso si tratta di RTI costituiti in data antecedente a quella di partecipazione alla procedura di gara, mentre gli RTI costituendi partecipano alla procedura di gara impegnandosi alla costituzione nel solo caso di aggiudicazione nei loro confronti.

L’RTI è composto da una mandataria (o capogruppo) e da una o più mandanti: la mandataria è la società a cui spetta la rappresentanza esclusiva dell’RTI nell’ambito di una specifica procedura; le mandanti sono invece gli altri soggetti che compongono il raggruppamento e che conferiscono apposito mandato di rappresentanza alla capogruppo.

Gli RTI possono essere suddivisi in 3 tipologie, le quali variano a seconda delle prestazioni oggetto della procedura e della loro ripartizione, nonché dalla tipologia di requisiti di partecipazione speciali (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali) che la Stazione Appaltante stabilisce nel bando di gara.

Le tipologie di RTI sono le seguenti

  • Orizzontali: gli operatori economici che li compongono eseguono il medesimo tipo di prestazione (nel caso di lavori, i membri dell’RTI realizzano lavorazioni appartenenti alla stessa categoria SOA).
  • Verticali: si costituiscono per l’esecuzione di una prestazione complessa, composta da più attività diverse tra di loro; i membri dell’RTI svolgono prestazioni diverse per le quali diverse sono anche le specializzazioni previste. Gli RTI verticali sono realizzabili nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia individuato nella documentazione di gara la prestazione principale e quelle secondarie (prevalente e scorporabili in caso di lavori pubblici).
  • Misti: si tratta di RTI verticali all’interno dei quali più operatori economici svolgono la medesima prestazione, mediante il principio della cosiddetta “sub-associazione orizzontale” nell’ambito di singole prestazioni omogenee o di una stessa categoria di lavori

Strettamente correlate alle tipologie di RTI sono di conseguenza le modalità di apporto dei requisiti speciali di partecipazione.

Di seguito riassumiamo le modalità di qualificazione a seconda della tipologia di RTI e della natura della procedura.

 In caso di lavori (requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del Codice)

  • RTI orizzontali: i requisiti di qualificazione dovranno essere posseduti ai sensi dell’art. 92 co. 2 del DPR 207/2010 (ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 co. 14 del Codice) quindi devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
  • RTI verticali: ai sensi degli articoli 48 co. 6 del Codice e 93 co. 3 del DPR 207/2010, i requisiti vengono apportati dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
  • RTI misti: a questi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti, a seconda della loro composizione e in relazione alle prestazioni prevalente e scorporabili. Negli RTI di tipo misto ricopre il ruolo di mandataria l’impresa che è qualificata ed esegue i lavori relativamente alla categoria prevalente, oppure, nel caso in cui le lavorazioni di cui alla categoria prevalente siano svolte da più imprese, la mandataria è il soggetto qualificato, e che esegue i lavori, in misura maggioritaria in relazione alla categoria prevalente. A tal proposito si segnala la sentenza n. 3389 del 18/03/2020 del TAR Lazio, Sezione III.

In caso di forniture e servizi (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’articolo 83 del Codice)

  • RTI orizzontali: ai sensi dell’art. 83 co. 8 del Codice la mandataria dovrà apportare i requisiti, ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni singola mandante;
  • RTI verticale: la mandataria deve possedere i requisiti per la prestazione individuata dalla Stazione Appaltante come principale (ed eseguirla), mentre le mandanti devono apportare i requisiti per le prestazioni individuate come secondarie ed eseguirle.
  • Anche in questo caso, per gli RTI di tipo misto si applica quanto riportato ai due punti precedenti, a seconda della loro composizione e in relazione alle prestazioni principale e secondarie, e quanto scritto in precedenza in merito all’assunzione del ruolo di mandataria.

Secondo la giurisprudenza più diffusa (si segnala tra le tante la recente sentenza n. 1074 del 12 febbraio 2020 del Consiglio di Stato, Sezione V) negli appalti di servizi e forniture non è necessario che vi sia corrispondenza tra percentuale dei requisiti di qualificazione posseduti e la quota di esecuzione delle prestazioni, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della legge di gara.

Diversa è invece la previsione di legge per i lavori ed in particolare per gli RTI di tipo orizzontale: ai sensi dell’articolo 92 c. 2 del DPR 207/2010 infatti i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in RTI nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, entro i limiti dei propri requisiti di qualificazione.

Non è invece più previsto l’obbligo di far corrispondere le quote di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, trattandosi di un principio venuto meno con l’entrata in vigore del D.L. n. 47/2014.

Sulla base di quanto detto in precedenza, in generale possiamo affermare che i requisiti di cui agli articoli 83 e 84 del Codice devono essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento.

Ne deriva pertanto che le imprese componenti l’RTI devono in ogni caso essere qualificate per la parte di prestazione/lavori che devono eseguire.