Con la legge 28 gennaio 2016, n. 11 il Parlamento ha conferito al Governo la delega per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in recepimento delle quali è stato adottato il Nuovo Codice degli appalti.
Come si legge nella Relazione illustrativa, a quasi un anno di vigenza del D.lgs. n. 50/2016, il Governo ha ritenuto necessario avvalersi della facoltà concessa dall’art. 1, co. 8 della citata legge delega che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Nuovo Codice e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, ad adottare disposizioni correttive e integrative del predetto Codice.

L’intento perseguito dallo schema di decreto correttivo – che nell’ultima versione si compone di 121 articoli, è quello di perfezionare l’impianto normativo esistente senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza. Lo schema di decreto tiene conto, in particolare, delle consultazioni effettuate dal Parlamento, che ha udito le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’Anac, delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari provvedimenti attuativi emanati e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell’ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell’articolo 212 del codice.

Nel presente articolo ci occuperemo delle modifiche che riguardano le procedure sotto soglia e in particolare gli affidamenti diretti sotto 40.000,00 euro.
Sulle “Fasi delle procedure di affidamento” di cui all’art. 32 del Codice, l’art. 19 dello schema di decreto correttivo interviene introducendo elementi di semplificazione per le procedure sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36 prevedendo che, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante possa avviare la procedura di tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.
Quanto all’art. 36 del Codice, recante gli affidamenti concernenti i “Contratti sotto soglia”, lo schema di decreto correttivo interviene con l’art. 22. Alla originaria previsione del co. 1 – in base al quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, co. 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle PMI, si aggiunge anche il rimando all’art. 34, concernente i “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, prescrivendo alle stazioni appaltanti di contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione attraverso la previsione nei documenti di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei C.A.M. (adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari anche a quanto specificamente previsto all’art. 144 del Codice.
Per quel che concerne le prescrizioni previste nel co. 2, lett. b) del Codice– relativo agli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a 150.000 per i lavori o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, si introduce la seguente distinzione: se la procedura negoziata è finalizzata all’affidamento di lavori pubblici dovrà essere esperita previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici; se è finalizzata all’affidamento di servizi o forniture, sarà sufficiente la consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici. Tali soggetti sono individuati dalla stazione appaltante sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Per quanto riguarda la lettera c) del co. 2, viene eliminato il riferimento all’art. 63, frutto di un refuso, in quanto la procedura cui fare ricorso è quella riportata alla stessa lettera c) del co. 2. Viene inoltre innalzato a quindici il numero degli operatori economici da consultare, ove esistenti.
Lo schema di decreto correttivo, inoltre, riscrive il co. 5 del Codice prevedendo che, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante, avviene solo sull’aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stessa stazione estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Inoltre, nel caso di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente il documento di regolarità contributiva e quanto previsto dall’art. 80, co. 5, lett. b), in materia di fallimento o liquidazione coatta.
In conclusione, dopo aver soppresso il primo e il secondo periodo del co. 6 al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate al co. 5, lo schema di decreto correttivo introduce il comma 6 bis in base al quale le stazioni appaltanti, nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, al fine di verificare l’assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione. Nei mercati elettronici la verifica a campione è effettuata, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico.
Il dichiarato fine delle modifiche apportate ai co. 4, 5 e 6 è quello di semplificare le procedure per i contratti di piccolo importo, in quanto l’attuale previsione contenuta in ordine alla verifica dei requisiti di carattere generale attraverso la banca dati di cui all’art. 81 risulta poco chiara (anche perché la banca dati in questione non è ancora attiva) e non introduce una misura di semplificazione.
Quanto alla selezione delle offerte, l’art. 55 dello schema di decreto correttivo novella l’art. 93 del Codice, recante le “Garanzie per la partecipazione alla procedura”, aggiungendo un nuovo periodo al co. 1 che semplifica ulteriormente le procedure di affidamento diretto in quanto specifica che, nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro, è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie previste nell’articolo stesso.