Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio recentemente approvata dai due rami del Parlamento ne segnaliamo una – art. 1, comma 912 – inerente agli appalti pubblici, in verità una delle poche rimaste dopo che sono state stralciate dagli ultimi emendamenti le norme sulle centrali di committenza e sulla riformulazione di molte parti dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016.
Fino al 31 dicembre 2019 – trattasi infatti di norma transitoria, che sarà probabilmente modificata dalla complessiva revisione del Codice dei Contratti Pubblici più volte annunciata dal Governo – sarà facoltà delle stazioni appaltanti procedere, in deroga all’art. 36 comma 2 del Codice, all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 150.000 Euro mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici.
Le stazioni appaltanti potranno altresì utilizzare le procedure semplificate di gara previste dall’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con invito ad almeno dieci operatori economici, per affidare lavori di importo compreso tra i 150.000 ed i 350.000 Euro.
Ai sensi dell’art. 36 comma 1 del Codice, l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del Codice (economicità, efficacia, tempestività e correttezza; libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità) e del principio di rotazione.