Il 28 febbraio è stata pubblicata in GURI la legge 27 febbraio 2015 n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Dal 1° marzo sono quindi in vigore le disposizioni contenute nella Legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

Segnaliamo in particolare le seguenti proroghe in materia di appalti inserite all’art. 8 del D.L. n° 192/2014:

– Comma 3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l’anticipazione di cui all’articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e’ elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale.
– Comma 3-ter. All’articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015».
– Comma 3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure gia’ avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In riferimento alla modifica temporale prevista all’art. 8 commi 3-ter) e 3-quater) del D.L. n° 192/2014, il legislatore ha prorogato la possibilità per i comuni non capoluogo di procedere autonomamente per affidare procedure di lavori pubblici, ed acquistare forniture e servizi al 1° settembre 2015, data nella quale entreranno in vigore le modalità di acquisto previste dal rinnovato art. 33 c. 3-bis) del D.Lgs. 163/2006. Di conseguenza:

– procedure relative ai lavori pubblici: slittamento dell’obbligo al 1° settembre 2015;

– procedure di beni e servizi: slittamento dell’obbligo al 1° settembre 2015. Di conseguenza, le procedure avviate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2015, erano sottoposte all’obbligo di ricorrere alla centrale di committenza in base alla formulazione dell’art. 33 c. 3-bis) del D.Lgs. 163/2006; le procedure avviate dal primo marzo al 31 agosto 2015, potranno ancora essere svolte in autonomia da parte dei comuni non capoluogo.

Testo del D.L. n° 192/2014 coordinato con la legge di conversione.