In questo articolo proveremo a fare chiarezza riguardo ai documenti che, nel corso di una procedura ad evidenza pubblica, sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642 del 1972.

Il D.P.R. n. 642/1972 è il testo normativo che detta una disciplina in materia; a questo hanno fatto seguito numerosi interpelli all’Agenzia delle Entrate, al fine di dare interpretazione alle disposizioni del D.P.R. 642/1972. Tra le pronunce più importanti relativamente all’argomento che qui trattiamo possiamo richiamare le risoluzioni n. 96/2013 e n. 911-259/2014.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le domande presentate dalle ditte interessate alle pubbliche amministrazioni per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, che prevede l’applicazione di detto tributo per le “istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.

Per quanto attiene alle singole offerte economiche presentate dagli operatori, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non sono soggette all’imposta di bollo, trattandosi di mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici, se non seguite dalla relativa accettazione . Ha concluso poi affermando che, nel caso in cui dette offerte abbiano anche la natura di istanze alla Pubblica Amministrazione per la partecipazione alle gare di appalto, le stesse sono soggette ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 642/1972, come chiarito nella risoluzione ministeriale n. 301951 del 12 ottobre 1983.

Da richiamare è anche l’interpello n. 35/2018 dell’Agenzia delle Entrate, che ha provato a fornire una serie di chiarimenti sulla necessità o meno dell’applicazione dell’imposta di bollo in relazione ai vari documenti che devono essere prodotti nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi, forniture e lavori. Una delle questioni affrontate riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sugli allegati al contratto di appalto. L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto rilevato che il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all’articolo 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In particolare, è stato introdotto il comma 14 bis al richiamato articolo 32, che recita “I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”, facendo così venir meno l’obbligo di richiamare questi documenti nell’ambito del contratto. Per ciò che concerne il loro trattamento tributario, essendo documenti che disciplinano particolari aspetti del contratto, si richiama l’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”. Il computo metrico estimativo, in forza della sua natura di elaborato tecnico (redatto da un professionista in possesso di determinati requisiti), viene fatto rientrare tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa parte seconda del DPR n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di 1,00 € per ogni foglio o esemplare.