La cosiddetta “inversione delle buste” – più propriamente detta “inversione procedimentale” -, ossia l’apertura della busta economica prima di quella amministrativa (oppure prima di quella tecnica e di quella amministrativa in caso di gara aggiudicata all’OEV), può essere attuata solo nelle procedure aperte.

A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 39/ 2020, sul ricorso della Presidenza del Consiglio sull’art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007).

La Corte Costituzionale ha altresì ricordato che la scelta di consentire o meno l’inversione procedimentale è di competenza legislativa statale, a garanzia della uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, e non può essere perciò effettuata dalle Regioni nell’ambito del loro potere legislativo.