A partire dal 2014, con legislazione d’urgenza, è stato rafforzato il processo di riduzione e centralizzazione degli affidamenti, derivante dalla necessità di diminuire il numero di stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. In particolare, l’articolo 9 del Decreto legge n. 66/2014 ha istituito presso l’Anac l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 co. 455 della legge n. 296/2006; tale elenco è stato individuato dall’Anac con delibera del 25 luglio 2015 ed aggiornato con successiva delibera del 10 febbraio 2016 e contempla attualmente 32 soggetti aggregatori.


Con il nuovo codice il legislatore ha inteso sviluppare ulteriormente la suddetta tendenza di centralizzazione delle committenze, aggregazione della domanda e professionalizzazione del personale che, all’interno delle amministrazioni, si occupa degli acquisiti e degli affidamenti. A tale proposito il D.lgs. n. 50/2016 prevede che, per effettuare in autonomia acquisti di importi superiori a determinate soglie di importo così come previsto all’art. 37, è necessario che la stazione appaltante abbia conseguito la necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38, avente ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. Tali ambiti sono individuati facendo riferimento ai requisiti base e premianti previsti dal comma 4 dell’art. 38 stesso.
Come disposto dall’art. 216 co. 10 del nuovo Codice, nel periodo transitorio, la qualificazione ex art. 38 si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del Decreto legge n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012. Tale articolo prevede che le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Da tali obblighi di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento e indipendentemente dalle disposizione sulla qualificazione delle S.A. contenute nel D.Lgs. 50/2016, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
In coerenza con tali principi, l’art. 37 del Codice delinea, come accennato, un sistema di livelli di centralizzazione delle committenze stabiliti in base agli importi degli affidamenti. A tale proposito, il co. 1 dell’art. 37 prevede due soglie, di diverso importo a seconda che si tratti di servizi o di lavori. Per quel che concerne la prima soglia, il codice dispone che le stazioni appaltanti, senza distinzione tra Comuni capoluogo e non capoluogo – e fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in tema di contenimento della spesa, possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore a tali soglie le stazioni appaltanti devono essere in possesso della qualificazione ex art. 38.
Salvo quanto previsto dal comma 1, il secondo comma dell’art. 37 dispone che, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Diversamente, in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti telematici di negoziazione, i Comuni non capoluogo di provincia, fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, non possono procedere autonomamente ma devono procedere secondo una delle modalità individuate al co. 4 del medesimo articolo, vale a dire: ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero aggregandosi o consorziandosi in centrali di committenza oppure ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56/2014.
Per quanto riguarda il sistema della qualificazione ex art. 38, sono in atto gli ultimi ritocchi alla bozza di D.p.c.m. sul sistema di abilitazione delle stazioni appaltanti. Quando il D.p.c.m. entrerà in vigore, l’iscrizione delle S.A. all’albo sarà necessaria per l’affidamento di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 37 co. 2, a meno di non affidarsi a una centrale di committenza che dovrà essere a sua volta necessariamente qualificata.