E’ stata depositata il 1° ottobre la nuova determinaizone ANAC n° 11 del 23 settembre 2015 contenente Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.

La determinazione che segue la consultazione e la bozza in circolazione da alcuni mesi, chiarisce alcuni dubbi interpretativi circa la norma in questione. La Determinazione non può però considerarsi il punto di arrivo finale per la sua applicazione, in particolare in considerazione della prossima emanazione della nuova normativa nazionale in tema di appalti e concessioni: questa la riflessione con cui l’Autorità  apre la determinazione, tenuto conto in particolare del disegno di legge sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (approvato al Senato con atto n. S1678 attualmente, in seconda lettura, alla Camera atto n. C 3194), che prevede, all’art. 1, comma 1 lett. v), «…l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti».

L’Autorità pone quindi l’accento su questa spinta “aggregativa” e sovracomunale verso la quale tende il legislatore e in base alla stessa conduce l’analisi dei vari quesiti che le sono pervenuti, sottolineando l’importanza della centralizzazione e dell’aggregazione tramite la previsione di procedure comuni svolte da parte di unioni, soggetti aggregatori etc., superando quindi gli orientamenti relativi a “deleghe” di mera facciata da parte dei comuni non capoluogo a centrali di committenza ai fini dello svolgimento di proprie procedure di gara senza però soddisfare la finalità di accorpamento ed efficientamento della spesa pubblica, che dovrebbe altresì produrre una specializzazione della committenza.

Sono vari i punti toccati dall’ANAC, in particolare indichiamo: la perdurante validità e applicazione dei vincoli agli acquisiti di beni e servizi introdotti nel 2012 dai primi decreti della Spending Review; le forme di acquisto/affidamento escluse dall’applicazione dell’art. 33 comma 3-bis; la possibilità o meno per i comuni non capoluogo di provincia di procedere ad affidamenti in economia; la normativa applicabile alle società in house e il ruolo che possono giocare le società pubbliche interamente partecipate da un insieme di comuni non capoluogo; le modalità di individuazione della figura del RUP.

Determinazione ANAC n° 11/2015