Le verifiche di inadempienza di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973 che le Stazioni Appaltanti devono effettuare prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a € 5.000 euro, sono oggetto di una nuova sospensione fino al 28 febbraio 2021, come stabilito dal D.L. 7/2021.
L’articolo 1 del D.L. 7/2021 interviene infatti (nuovamente) sull’articolo 68 co. 1 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 (Decreto “Cura Italia”). Tale modifica va coordinata con quanto previsto all’art. 153 del D.L. 34/2020 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 (“Decreto Rilancio”), determinando che nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973.
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 ( dal 19/5/2020) l’Agente della riscossione non aveva notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento in favore del beneficiario.