A seguito di una recente sentenza del Tar Campania, torniamo a parlare di un argomento spesso dibattuto nell’ambito della contrattualistica pubblica, ovvero gli oneri della sicurezza aziendale indicati in gara dai concorrenti all’interno della propria offerta, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi del citato comma, infatti, l’operatore economico deve indicare all’interno della propria offerta economica “i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).”

Per gli operatori economici vale quindi l’obbligo di indicarli. Ma quando spetta alla Stazione Appaltante verificarne la congruità?

La risposta è contenuta nella sentenza n. 6071 del 28/09/2021 del Tar Campania, Napoli, Sez. I.

Dopo aver provveduto ad aggiudicare la procedura di gara ad un RTI, la Commissione giudicatrice ha affidato al Responsabile Unico del Procedimento la verifica di congruità degli oneri di sicurezza dichiarati dal concorrente nella propria offerta. A seguito di tale verifica, è stato adottato un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, in quanto i costi dichiarati non erano stati ritenuti congrui. Il concorrente ha di conseguenza impugnato la revoca dell’aggiudicazione, avendo la meglio secondo il Tar Campania.

Secondo il giudice amministrativo la valutazione della congruità degli oneri per la sicurezza è ammessa solamente in caso di valutazione sull’anomalia dell’offerta, partendo quindi dal presupposto che l’offerta debba essere stata dichiarata anomala ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Ed è proprio perchè la valutazione della Stazione Appaltante si è basata solo sulla verifica della congruità degli oneri di sicurezza aziendali, il ricorso è stato accolto, in quanto l’eventuale verifica di anomalia dovrebbe avere carattere globale.

Secondo il TAR, la Stazione Appaltante dopo aver inviato una semplice richiesta di giustificativi in ordine agli oneri della sicurezza, avrebbe poi trasformato il procedimento in una verifica dell’anomalia dell’offerta vera e propria, senza però valutare tutti gli ulteriori elementi previsti dall’art. 97 comma 5 del D.lgs. 50/2016.

La posizione assunta dal giudice non sta a significare che l’eventuale incongruità degli oneri della sicurezza sia da ritenersi irrilevante, ma semplicemente che tale valutazione deve confluire nell’ambito di quella più completa sull’anomalia dell’offerta.

Nel caso in cui l’offerta non sia sospettata di anomalia non è quindi da prevedere alcun accertamento sull’entità degli oneri di sicurezza in relazione all’appalto.

Non essendo l’offerta sospettata di anomalia, la stazione appaltante non era tenuta a richiedere giustificazioni relativamente agli oneri della sicurezza o ad altri costi diversi da quelli indicati per la manodopera, i quali invece devono sempre essere verificati prima dell’aggiudicazione.

Non si tratta certo dell’unica pronuncia in questo senso; si ricordano infatti le medesime posizioni espresse dal T.A.R. Liguria, sez. II, 08/04/2019, n.307 e dal TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 4831/2020.