Il co. 13 dell’art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che la Stazione Appaltante paghi direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi  nei seguenti casi:

  • a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  • b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
  • c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La norma, all’apparenza chiara, pone dei dubbi circa la sua effettiva portata applicativa in quanto nella parte iniziale elenca alcune tipologie di operatori (subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi e fornitore di beni o lavori) che però non sono esplicitate nelle casistiche in cui si declina il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Il dubbio in particolare riguarda la possibilità di pagare direttamente il subcontraente che non sia subappaltatore al di fuori della lettera b) e cioè al di fuori dei casi in cui l’appaltatore sia inadempiente.

Alla luce del co. 13 dell’art. 105 del Codice e del Comunicato del Presidente Anac del 25/11/2020 che interviene in materia, si possono individuare due letture:

  1. un’interpretazione più estensiva e sostanziale, in base alla quale la possibilità di pagamento diretto si applica sempre nei confronti dei soggetti elencati in apertura del co. 13 quindi “subappaltare, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni e servizi”. Nello specifico, la Stazione Appaltante può sempre pagare direttamente il soggetto se è una micro o piccola impresa (lett. a); se non lo è, può pagarlo direttamente solo in caso di inadempimento dell’appaltatore (lett. b) o su sua richiesta nel caso in cui la natura del contratto lo consenta (lett. c);
  2. attenendosi invece al contenuto letterale della disposizione, vanno fatte delle distinzioni per cui la possibilità di pagamento diretto si declina nel seguente modo:
  • casistica lett. a) – solo nei confronti di subappaltatore/cottimista se micro o piccola impresa;
  • casistica lett. b) – nei confronti di tutti i soggetti elencati al co. 13 (subappaltare, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni e servizi) in caso di inadempimento dell’appaltatore, poiché non è riportato alcun elenco alla lett. b;
  • casistica lett. c) – solo nei confronti del subappaltatore.

Come spesso accade, dovrà essere la Stazione Appaltante a decidere l’interpretazione da adottare e quindi la strada da seguire nel caso concreto.

Al di là di quale delle due interpretazioni la Stazione Appaltante decida di seguire, la richiesta di pagamento diretto al fornitore, nel caso della lett. a) dovrà pervenire dall’appaltatore che dovrà altresì fornire alla Stazione Appaltante i dati del fornitore, l’importo e l’oggetto della prestazione (qualora non siano già stati comunicati in precedenza) e l’evidenza che si tratta di micro o piccola impresa. Sarebbe opportuno che questa modalità di pagamento diretta sia autorizzata dalla Stazione Appaltante prima che avvenga l’esecuzione dell’attività da parte del fornitore “terzo”; in ogni caso il pagamento avverrà solo a seguito dell’emissione della fattura da parte del fornitore nei confronti dell’appaltatore e di quest’ultimo verso la Stazione Appaltante applicandosi l’istituto della delega di pagamento, in quanto tra Stazione Appaltante e fornitore “terzo” non sussiste alcun rapporto contrattuale diretto. La Stazione Appaltante provvederà poi a pagare all’appaltatore quello che gli spetta, decurtato dell’importo versato direttamente al fornitore.

Se invece ci si trova nella casistica di cui alle lettere b) e c), dovrà essere il fornitore “terzo” a rivolgersi alla Stazione Appaltante; l’appaltatore dovrà comunque essere informato della richiesta. Anche in questo caso, il pagamento diretto al fornitore andrà autorizzato con apposito provvedimento da parte della Stazione Appaltante.

Prima di procedere al pagamento nei confronti del fornitore “terzo” la Stazione Appaltante dovrà fare le opportune verifiche, che si ritiene debbano limitarsi a quelle strettamente collegate ai pagamenti dal momento che, come già accennato, non intercorre alcun rapporto contrattuale diretto tra le parti, quindi:

  • la verifica prevista dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00;
  • la verifica della regolarità contributiva;
  • il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.