“I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.” Questo è quanto sancito dall’articolo 83 c. 2 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) in merito alla modalità di individuazione (e quantificazione) dei c.d. requisiti speciali, ovvero di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

L’articolo 83, ispirato al principio di proporzionalità dei requisiti all’oggetto dell’appalto, mira a garantire la più ampia possibile partecipazione alla procedura agevolando l’accesso anche da parte delle imprese più “piccole”.

Per la definizione dei requisiti speciali, inclusi quelli di cui all’art. 84 del Codice in caso di lavori, quali sono gli importi che la Stazione Appaltante deve tenere in considerazione in caso di procedure di appalto o concessione caratterizzate da prestazioni opzionali ulteriori a quelle “certe”?

A rinfrescarci la memoria su questo tema ci ha pensato la recente sentenza n. 494 del 24/02/2021 del Tar Lombardia, Milano, Sez. IV.

Questa pronuncia assevera come i requisiti speciali richiesti alle imprese per la partecipazione debbano essere dimensionati sulle prestazioni oggetto di aggiudicazione certa al momento dell’indizione della gara.

Ne caso in esame, la documentazione di gara prevedeva la suddivisione delle lavorazioni oggetto dell’appalto in due livelli, il primo dell’importo di € 209.000,00 e il secondo di € 153.735,44; proprio il secondo era indicato come eventuale in quanto subordinato al reperimento delle risorse.

Nonostante la possibilità di affidare lavori per l’importo complessivo di € 362.735,44, ai fini dell’abilitazione dei concorrenti alla gara, la Stazione Appaltante quantificava i requisiti sulla base del solo primo livello, per un importo pari ad € 209.000,00. Per questo motivo, agli operatori economici era richiesto il possesso certificazione SOA classifica I (e non in classifica II come invece sarebbe stato necessario nel caso in cui il requisito fosse stato definito sulla base dell’importo complessivo dei due livelli).

Nonostante la scarsa giurisprudenza in materia, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione confermando quindi la linea di pensiero più diffusa su tale tema.

Nella sentenza si legge “Nel caso di specie, all’atto dell’indizione della procedura, l’oggetto dell’appalto era costituito dai soli lavori del primo livello, che integravano l’unica prestazione che il Comune prevedeva con certezza di affidare. I requisiti di partecipazione, pertanto, venivano correttamente commisurati dalla stazione appaltante alla base d’asta prevista per tale certa aggiudicazione.”

Prosegue “nell’oggetto dell’appalto ex art. 83 rientrano solo le prestazioni che vengono effettivamente aggiudicate, e come tali concretamente commissionate all’operatore privato. È dunque solo ai corrispettivi (a base d’asta) di tali prestazioni che va rapportata l’individuazione dei requisiti di accesso”.

Questa la posizione del Consiglio, che rafforza mettendo in luce l’importante differenza tra il valore complessivo dell’appalto di cui all’art. 35 c. 4 del Codice e quello utile all’individuazione dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 83.

L’oggetto dell’appalto (e di conseguenza il proprio valore) preso in considerazione ai fini della definizione dei requisiti di partecipazione non può coincidere con l’importo totale pagabile di cui all’articolo 35 c. 4, utile tra l’altro a stabilire se un appalto superi o meno le soglie comunitarie.

Confermata la diversità dei criteri di calcolo dei due valori di cui sopra, il Consiglio ribadisce che il valore complessivo dell’appalto di cui all’art. 35 c. 4 è quantificato sulla base del criterio di omnicomprensività, mentre il valore utile alla definizione dei requisiti di partecipazione deve essere determinato in ragione delle sole prestazioni effettivamente aggiudicate, quindi certe.