Con la delibera n. 179 del 26 febbraio 2020, l’A.N.AC. si è trovata nuovamente ad esercitare il potere riservatogli dall’art. 211, comma 1-ter del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice) che si concretizza nell’adozione di pareri motivati in caso di individuazione di provvedimenti, nell’ambito delle procedure di gara, viziati da gravi violazioni del Codice.
Il parere in questione è stato adottato nell’ambito del monitoraggio dei bandi di gara pubblicati sul sito di Asmel Consortile s.c.a r.l. ed in particolare in relazione ad una procedura di gara aperta bandita per conto del comune di Biella avente ad oggetto il servizio di “riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di video sorveglianza e di controllo accessi in ztl con formula di noleggio decennale”.
A.N.AC. con il proprio parere, oltre a mettere nuovamente in discussione la legittimazione di Asmel ad agire come centrale di committenza, ha “denunciato” la presenza di vizi gravi nella lex specialis di gara.
Relativamente al suddetto bando, tra i vari aspetti riscontrati come illegittimi dall’ A.N.AC. troviamo la violazione dell’art. 71 e dell’Allegato XIV del Codice, ovvero l’omessa indicazione di elementi essenziali all’interno del bando di gara trasmesso in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
L’articolo 71 del Codice prevede infatti che i bandi di gara debbano contenere le informazioni di cui all’ Allegato XIV, Parte I, lett. C al Codice e che vengano pubblicati conformemente all’articolo 72, il quale definisce le modalità di pubblicazione sulla GUUE di bandi e avvisi relativi a procedure di gara dal valore superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 commi 1 e 2 del Codice.
Le informazioni contenute nel bando di gara devono consentire agli operatori economici di valutare la convenienza, in termini tecnici ed economici, a partecipare alla procedura di gara.
Tra gli elementi fondamentali allo svolgimento di questa valutazione, richiamati esplicitamente dall’Allegato IX al Codice, troviamo senz’altro la conoscenza delle condizioni di partecipazione, dell’entità e della durata del contratto oggetto di affidamento, dei criteri di aggiudicazione nonché dei requisiti di partecipazione.
Proprio l’omissione di molti di questi elementi all’interno del bando di gara oggetto di verifica ha portato l’A.N.AC. a dichiararne l’illegittimità.
Nella delibera si legge infatti che “Nel caso di specie, tutti gli elementi qualificanti l’affidamento (ed in particolare, le condizioni di partecipazione, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione e valutazione delle offerte) sono indicati mediante un semplice rimando al disciplinare di gara, il quale è pubblicato solo sulla piattaforma telematica e non reca alcuna traduzione nelle altre lingue dell’UE”.
Vista la diffusione del bando nei paesi membri dell’UE e considerando che la restante documentazione di gara non viene (generalmente) resa disponibile dalla Stazione Appaltante in lingue diverse dall’italiano, A.N.AC. osserva che le informazioni richieste dall’Allegato XIV devono essere espressamente e chiaramente riportate nel bando pubblicato in GUUE.
Nell’ottica di favorire la massima partecipazione e di tutela della concorrenza, deve essere garantita a tutti gli operatori economici (europei) la corretta comprensione delle condizioni di partecipazione e di affidamento. Ne consegue pertanto che, per questi aspetti, non è sufficiente inserire nel bando un semplice rimando alla documentazione di gara.
A.N.AC. valuta l’omessa indicazione nel bando degli elementi essenziali di cui all’Allegato XIV del Codice come un’ipotesi di “clausola escludente, immediatamente lesiva ed ingiustificatamente restrittiva della partecipazione alle gare, con conseguenti danni alla concorrenza”.