Con l’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e con la successiva entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2018, n° 14 è stata introdotta la nuova disciplina in ambito di programmazione degli acquisiti ed in particolare la previsione dell’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare, nel rispetto dei propri ordinamenti, il programma triennale per i lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi elenchi e aggiornamenti annuali sulla base di appositi schemi-tipo.

Una delle principali novità introdotte dalle predette norme è l’obbligo di programmazione biennale per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000; in precedenza infatti l’art. 271 del D.P.R. 207/2010 prevedeva la facoltà da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di approvare un programma annuale per tali affidamenti. Tale obbligo è diventato effettivo a partire dall’esercizio finanziario 2018, per il periodo di programmazione 2019-2020.

Vediamo quali sono le principali linee operative per adempiere all’obbligo di programmazione per gli acquisti di forniture e servizi.

Come si individuano gli acquisti da includere nella programmazione? Quali sono gli elementi da tenere in considerazione per l’inserimento degli stessi nel programma?

Nel programma biennale per forniture e servizi devono essere inseriti gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Tale valore deve essere calcolato ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.lgs. 50/2016 per gli appalti e ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016 per le concessioni.

Un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione per valutare se un acquisto deve essere inserito nel programma riferito al un biennio piuttosto che ad un altro, è l’anno in cui si prevede che venga svolta la procedura di gara. Infatti, ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DM 14/2018 “[…] per ogni singolo acquisto, è riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento […]”. Ne consegue pertanto che ogni acquisto deve essere inserito nel programma riferito all’arco temporale in cui la procedura di gara sarà avviata.

Chi si occupa della redazione del programma?

Ai sensi dell’art. 6 c. 13 del D.M. le amministrazioni individuano la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma il quale “riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice”.

La figura del referente, al quale è attribuito il ruolo di responsabile della programmazione, viene nominata con apposito atto. Le Amministrazioni possono attribuirgli ulteriori compiti rispetto a quelli previsti dal D.M., ad esempio, quello di verificare le condizioni di ammissibilità degli acquisti proposti dai RUP.

Il programma biennale deve essere approvato dall’organo competente entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio (o contestualmente al bilancio stesso) e deve essere pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell’Osservatorio A.N.A.C.

In alternativa agli ultimi due portali, è possibile ottemperare agli obblighi di pubblicazione attraverso i siti informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 29 c. 4 del Codice. In particolare, in Toscana la pubblicazione dei programmi potrà avvenire, oltre che sul profilo del committente, attraverso il portale SITAT SA.

Il programma deve essere redatto sulla base degli schemi tipo di cui all’art. 6 c. 2 del D.M. 14/2018 costituiti da tre tabelle (A, B e C) che potranno essere compilate direttamente attraverso i portali precedentemente citati.

Tra i vari dati che devono essere comunicati per ciascun affidamento, si segnalano i seguenti

  • valore complessivo dell’acquisto, ripartito per annualità: a differenza del valore da tenere in considerazione per il raggiungimento della soglia dei 40.000 euro, il valore contenuto nel programma dovrà essere comprensivo di IVA e/o altre imposte;
  • l’eventuale suddivisione in lotti funzionali: in caso di procedure di gara suddivise in lotti strettamente connessi gli uni agli altri, all’interno del programma viene inserito un unico acquisto con indicazione del valore complessivo per tutti i lotti; al contrario, nel caso in cui la procedura di gara sia articolata in lotti funzionali, i quali potranno essere aggiudicati indipendentemente gli uni dagli altri, nel programma vengono inserite tante «righe» quanti sono i lotti funzionali;
  • l’ordine di priorità degli acquisti ai sensi dell’art. 6 c. 10 del D.M.: tale ordine deve tendenzialmente essere rispettato, tranne in casi di eventi imprevedibili, calamitosi o sopravvenute disposizioni di legge.

In caso di assenza di acquisti da programmare, al fine di darne atto, le schede devono comunque essere pubblicate attraverso i canali di cui sopra.

A seguito della pubblicazione, in corso d’anno, è prevista la possibilità di modifica del programma previa approvazione da parte dell’organo competente nei casi di cui all’art. 7 co. 8 del D.M. Anche le modifiche sono soggette ad obbligo di pubblicazione.

Le modifiche che NON riguardano la natura, la tipologia o il valore dell’acquisto possono essere comunicate in occasione del primo aggiornamento utile o direttamente nel programma successivo.

Le Amministrazioni aggiudicatrici devono indicare per ciascun acquisto l’obbligo o l’intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o a un Soggetto Aggregatore per l’espletamento della procedura di affidamento.

A tal proposito si segnala l’imminente scadenza del 31 ottobre, prevista dall’art. 21 c. 6 del Codice e dall’art. 6 c. 12 del D.M. 14/2018, per adempiere all’obbligo di comunicazione al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro riferite al biennio 2020-2021.

Per tale adempimento, si consiglia di collegarsi al portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla programmazione biennale, in cui è possibile trovare tutte le informazioni utili alla comunicazione, compresi il tracciato standard in formato xls da compilare e l’indicazione dell’indirizzo PEC a cui inviarlo.

Per avere un quadro più completo circa le modalità di programmazione, che in taluni casi non risultano molto chiare dalla lettura della norma, è consigliata la consultazione delle FAQ e delle Istruzioni per la programmazione redatte entrambe a cura di ITACA.