In una recente sentenza, il Tar del Friuli-Venezia Giulia ha confermato che è sufficiente la presentazione di istanza di definizione agevolata per porre un operatore economico in una condizione di regolarità fiscale.
Nell’articolare il proprio ragionamento il Tribunale amministrativo friulano richiama l’art. 1-quater comma 1 del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017, ai sensi del quale “i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa”.
Il comma 2, invece, recita: “La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione”.
Dalla lettura combinata di questi due commi si ricava che il debitore ottiene lo status di “regolarità fiscale” dal momento in cui propone l’istanza di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, e che lo perde dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Ai fini della valida partecipazione ad una procedura di gara, il TAR sottolinea come, alla stregua delle disposizioni ora richiamate, occorra che la condizione di regolarità fiscale sia in essere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non rilevando l’eventualità che questo status possa venire meno in futuro, anche in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la definizione.
In pratica si deve tener conto dei requisiti di affidabilità finanziaria che i partecipanti possiedono al momento della scadenza del bando, visto anche che il venir meno di questi requisiti produce effetti solamente ex nunc, ovvero a partire “dalla data di esclusione dalla procedura di definizione”, senza quindi poter influire sulla legittimità dell’originario affidamento.
In conclusione, se l’istanza è stata trasmessa entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, l’operatore economico non deve dichiarare alcunché riguardo la posizione di irregolarità fiscale (anche se avesse a proprio carico somme iscritte a ruolo), mentre la sua condizione di regolarità sussiste fino alla eventuale esclusione dalla procedura di definizione agevolata.