Quando ormai i più pensavano che, inevitabilmente, le limitazioni agli acquisti di beni e servizi e all’affidamento dei lavori dei comuni non capoluogo di provincia sarebbero entrate in vigore a partire dal 1° settembre, è intervenuta la L. 13/07/2015, n. 107 rubricata “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, n. 162 ed entrata in vigore dal 16 luglio.

Una legge composta da un unico articolo e 212 commi. A dispetto dell’oggetto della legge, il comma 169 recita: “All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1º settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015»”.

L’art. 23-ter del D.L. 90/2014 sopra richiamato contiente l’indicazione della decorrenza di quanto contenuto nel comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006, e cioè l’entrata in vigore dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di effettuare i propri acquisti/affidamenti in forma aggregata, secondo le modalità ivi indicate.

Fino al 31 ottobre 2015, i comuni non capoluogo potranno quindi procedere nelle modalità attualmente in vigore.

Vai al testo della L. 107/2015.