Il 18 giugno 2019 è entrata in vigore la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha convertito il Decreto-Legge n. 32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”, con ampie e significative modifiche rispetto al testo originario del Decreto, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei Contratti Pubblici.

Una delle novità più rilevanti riguarda le tipologie delle procedure esperibili per contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

La legge n. 55/2019 conferma l’impostazione di fondo del D.L. nel senso di una progressiva semplificazione delle procedure per gli appalti di importo più basso e di una diversificazione per fasce di importi, che di seguito vediamo nel dettaglio.

Per gli appalti d’importo inferiore a 40.000 € non è cambiato niente perché, essendo rimasta immutata la lettera a) dell’art. 36 comma 2, come regola è rimasto l’affidamento diretto in senso stretto (“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”).

Qualcosa è cambiato invece per gli appalti d’importo superiore a 40.000 €: l’art. 36 comma 2 lett. b)[1] non contiene più l’indicazione di una procedura negoziata, ma prevede l’affidamento diretto sia per i lavori che per i servizi e le forniture, “previa valutazione di almeno tre preventivi” (per i lavori) o “di cinque operatori economici (per i servizi e le forniture).

Per ciò che concerne le modalità della procedura vi è una distinzione: per i servizi e le forniture i soggetti a cui chiedere i preventivi devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; per i lavori, invece, le modalità procedurali sono demandate alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

La nuova tipologia di procedura ora descritta sostituisce la negoziata per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (e per i lavori fino a 150.000 €) e costituisce un “ibrido” tra l’affidamento diretto e la procedura negoziata stessa.

Perciò, a nostro avviso non è più possibile, ad oggi, esperire una gara negoziata per appalti di forniture o servizi d’importo inferiore alla soglia comunitaria, in quanto non è più rinvenibile alcun riferimento normativo in tal senso.

Questa natura poco chiara – unita alla mancanza di una disciplina di dettaglio – è ancor più evidente qualora si prenda in considerazione il criterio di aggiudicazione utilizzabile e come esso si ripercuota sulla struttura stessa della procedura.

Rileviamo infatti come sia incompatibile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la struttura dell’affidamento diretto, vista la difficoltà di coniugare la celerità di quest’ultimo con la complessità caratteristica del criterio di aggiudicazione suddetto (che comporta la nomina di una Commissione Giudicatrice, una o più sedute pubbliche, l’indagine di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, ecc.). Questa problematica è maggiormente pressante nel campo dei servizi dal momento che rientrano in maniera rilevante nei casi elencati dall’art. 95 co. 3 del Codice, per i quali è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa se l’importo dell’affidamento è superiore a € 40.000,00. A complicare il quadro ci sono anche gli affidamenti dei servizi di cui all’Allegato IX del Codice, per i quali la procedura individuata all’art. 36 co. 2 lett. b) si applica fino alla soglia comunitaria di € 750.000,00.

In conclusione, segnaliamo che si è da poco conclusa la fase di consultazione pubblica relativa alla stesura del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, i cui risultati saranno utile elemento di valutazione per la stesura di questo importante documento di attuazione, anche per quanto riguarda le modalità di gestione delle procedure di cui all’art.  36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

 

[1] Art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti inviati;”