Il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) è lo strumento di negoziazione telematico previsto dall’art. 55 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito Codice).

Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni, servizi e lavori di uso corrente.

L’acquisto da parte delle Stazioni Appaltanti avviene a seguito di un confronto concorrenziale tra gli operatori economici ammessi al sistema.

Lo SDA rimane aperto per tutta la sua durata, prestabilita dalla Stazione Appaltante che lo indice mediante un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ed è consentita la partecipazione di qualsiasi operatore economico che ne richieda l’ammissione e che soddisfi i criteri di selezione stabiliti. A tal proposito, non può essere posto un limite al numero dei candidati ammessi.

Lo SDA può essere suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da svolgere. Per ogni categoria le Stazioni Appaltanti precisano i criteri di selezione che saranno applicati.

Tutti gli operatori economici ammessi potranno presentare offerta per ogni appalto specifico pubblicato nell’ambito del sistema dinamico, per l’ambito di proprio interesse.

Per l’aggiudicazione dei singoli appalti specifici devono essere seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all’art. 61 del Codice.

Possiamo riassumere che lo SDA è composto da due fasi:

  1. pubblicazione da parte della Stazione Appaltante di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando possono richiedere ammissione.
  2. indizione e aggiudicazione di appalti specifici in cui tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta sono invitati secondo le norme della procedura ristretta, nonché di quelle contenute nella documentazione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte negli appalti specifici è quello indicato all’art. 55 c. 3 del Codice, ovvero 10 giorni dalla trasmissione dell’invito.

Per ogni appalto specifico aggiudicato, o comunque espletato, si rende necessaria la pubblicazione dell’esito di gara ai sensi dell’art. 98 c. 4 del Codice da parte della Stazione Appaltante.

Il Sistema Dinamico di Acquisizione è stato introdotto da Consip sulla propria piattaforma acquistinretepa, affiancandolo agli altri strumenti disponibili, quali Convenzioni, Accordi Quadro e Mercato Elettronico (MePA).

In analogia a quest’ultimo, Consip ha chiamato il proprio Sistema Dinamico di Acquisizione SDAPA, in quanto Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di uno strumento diverso da Convenzioni e Accordi Quadro in quanto non è Consip a negoziare e aggiudicare per conto delle PA, ma sono infatti queste ultime a farlo in autonomia utilizzando la piattaforma di Consip.

Compito della Società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze è quello di indire lo SDA attraverso la pubblicazione di un bando in GUUE (che rimarrà pubblicato per la sua intera durata), saranno poi le Stazioni Appaltanti aderenti a pubblicare i propri appalti specifici, sulla base delle proprie esigenze e seguendo le regole definite all’interno del bando istitutivo e nei suoi allegati, messi a disposizione da Consip.

Si riscontrano invece molte analogie con MePA, a partire dalla grafica, impostazione e modalità di utilizzo del sistema telematico.

Un elemento che differenzia SDAPA da MePA è l’assenza di limiti di importo per il primo: su SDAPA possono infatti essere pubblicate procedure di gara (appalti specifici) di qualsiasi importo, anche superiore alla soglia comunitaria.

Altra importante differenza rispetto a MePA è che non è possibile acquistare prodotti/servizi da un catalogo offerto dagli operatori economici iscritti al sistema; utilizzando SDAPA, le Pubbliche Amministrazioni, ogni qualvolta abbiano necessità di acquistare prodotti o servizi, devono svolgere una procedura di gara.

Prima di pubblicare un appalto specifico le Amministrazioni devono predisporre la documentazione di gara, quale, a titolo esemplificativo, lettera d’invito, capitolato descrittivo prestazionale, schema di contratto e modulistica varia.

A proposito dello schema di contratto, si segnala che, a differenza di MePA, il sistema non genera alcun contratto a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto specifico.

La predisposizione e conseguente pubblicazione della procedura di gara sul portale consiste nella compilazione di un elenco di passi, iter quasi identico a quello previsto per il MePA.

Tutti i candidati ammessi allo SDAPA alla data dell’indizione dell’appalto specifico possono presentare un’offerta in relazione alla categoria merceologica di ammissione nell’ambito del SDA.  Al contrario non possono partecipare ad un appalto specifico gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione allo SDAPA a procedura pubblicata.

Negli appalti specifici gli Enti non hanno la possibilità di decidere chi invitare alle procedure di gara, ma ad ognuna sono invitati in automatico dal sistema tutti gli operatori economici abilitati e in possesso dei requisiti di partecipazione definiti dalla Stazione Appaltante che pubblica la gara.

Le domande di ammissione allo SDAPA vengono valutate da Consip che, nella maggior parte dei casi, si occupa del controllo formale della domanda di abilitazione; per quanto riguarda invece le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici in merito ai requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, queste sono effettuati da Consip solo a campione.

Spetterà quindi alle singole Stazioni Appaltanti svolgere tutti i controlli previsti dalla normativa vigente a seguito dell’individuazione del migliore offerente. Anche per questo aspetto, non si rileva alcuna differenza rispetto all’utilizzo di MePA.