L’ANAC ha pubblicato la Determinazione n° 3 del 25 febbraio 2015, nella quale affronta la natura dei rapporti tra Stazione Unica Appaltante – S.U.A. istituita dalla L. 136/2010 e il Soggetto Aggregatore, figura riconducibile alla nozione di centrale di committenza. L’Autorità si sofferma in particolare sula possibilità, per i comuni non capoluogo di provincia che già aderiscono ad una S.U.A., di ottemperare agli obblighi previsti dal novellato articolo 33, comma 3-bis) del D.Lgs. 163/2006 ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante.

Nella determinazione sono inoltre fornite delle prime linee guida in ordine all’applicazione del suddetto articolo 33, comma 3-bis), in particolare sui seguenti temi:

– ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 33, comma 3-bis) del Codice dei Contratti;

– possibilità per i comuni non capoluogo di provincia facenti parte di un’Unione di effettuare i propri affidamenti attraverso un’altra delle opzioni previste dal comma 3-bis) sopra richiamato;

– possibilità per un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti di ricorrere a soluzioni diverse per svolgere i propri affidamenti sulla base degli importi degli stessi (ad esempio: sopra o sotto 40.000 Euro).

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