L’articolo 153 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) dispone la temporanea sospensione delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/ 1973, accelerando l’iter dei pagamenti alle imprese in una situazione di emergenza come quella dovuta alla diffusione del COVID-19.

L’articolo 48-bis del D.P.R. 602/ 1973 prevede l’obbligo in capo alle Stazioni Appaltanti di verificare, prima di effettuare a qualsiasi titolo pagamenti di importo superiore a € 5.000, se il beneficiario ha assolto o meno agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000.

Le verifiche di cui all’articolo 48-bis sono sospese dall’8 marzo al 31 agosto 2020.

In questo periodo quindi le Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente ai pagamenti in favore dei propri fornitori senza svolgere i controlli previsti dall’articolo 48-bis.

Il medesimo articolo 153 prevede che le verifiche eventualmente già effettuate per le quali, alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, l’agente della riscossione non abbia notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1972 restano prive di qualunque effetto. In tal caso le Stazioni Appaltanti procedono al pagamento in favore del beneficiario.