Nella recente sentenza n. 52 del 2019 il Tar Lazio ha affermato che, negli affidamenti, se una stazione appaltante attiva una competizione tra appaltatori – prevedendo un confronto tra diverse offerte – deve dotarsi di regole e criteri di valutazione trasparenti ed oggettivi, a pena di illegittimità degli atti posti in essere.

Una competizione, sebbene informale, che coinvolge più offerenti << ha comunque la sostanza di un procedimento ad evidenza pubblica >>.

La sentenza ha chiarito che, visto che vari soggetti sono stati invitati a presentare le offerte, nel caso di specie non ha alcuna rilevanza evidenziare << che si era dato luogo ad una mera “indagine di mercato” al fine di individuare un certo numero di operatori ai quali limitare il successivo confronto competitivo , dato che la procedura ha portato ad individuare direttamente una singola impresa alla quale concedere i servizi in questione per un determinato arco temporale come da relativa convenzione conseguentemente sottoscritta >>.

Il giudice amministrativo ha così sottolineato che un’indagine di mercato deve essere finalizzata ad individuare alcuni operatori ai quali poi inoltrare specifici inviti a presentare la migliore offerta, e non a selezionare direttamente un affidatario.

Per questi motivi, il Tar ha ritenuto che nel caso di specie non ci si trovasse difronte ad un affidamento diretto ex art. 36 comma 1 lett. a) del Codice (come invece sostenuto dalle controinteressate), visto che si era comunque dato avvio ad un confronto concorrenziale – sia pure informale – tra più operatori.

Peraltro, trattandosi di una concessione di servizi, il giudice vi ha ravvisato la violazione delle norme di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede l’obbligo di rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità[1].

Infine, è stato rilevato che la scelta dell’offerta migliore non ha dato conto dei criteri applicati, i quali, per di più, non erano stati neppure definiti e resi noti prima dell’avvio del procedimento[2].

 

[1] Cfr. sentenza Tar Lazio n. 52 del 2019: << Considerato, infatti, che risulta il mancato rispetto di principi di trasparenza e non discriminazione, laddove la motivazione per l’affidamento alle controinteressate è fondata su una valutazione soggettiva, espressa esplicitamente solo da due componenti del gruppo giudicante, su una generica “affidabilità” del “software” e del personale su una non meglio specificata offerta “più dettagliata” in riferimento alle vendite telematiche, come indicato nel verbale del 23.10.2017, senza che fosse indicato in che modo e in che limiti fosse ammessa la partecipazione in forma congiunta – di cui nel caso di specie si sono avvalse le due odierne cointrointeressate costituite – e come fosse valutabile la percentuale di servizio attribuita a ciascuna delle imprese >>.

[2] Cfr. sentenza Tar Lazio n. 52 del 2019: << Considerato che nel caso in esame risulta documentalmente illustrato che il Tribunale non aveva comunicato ai singoli operatori di essere in competizione con altri, non aveva pubblicato un bando anche solo sul sito internet del Tribunale (come rilevato da due componenti del gruppo di giudici che si era riunito il 23.10.2017 per valutare le offerte), non aveva predisposto criteri predeterminati su cui conformare le offerte, aveva dato luogo alla predisposizione di un “gruppo di lavoro” per giudicare le offerte, che decideva però secondo una valutazione soggettiva di “affidabilità” del prodotto “software” e non su criteri oggettivi sui quali verificare “ex post” la correttezza del giudizio di valore, il tutto in violazione delle norme sopra richiamate (art. 30 ed art. 171 commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016) >>.