Pubblicato il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 25 marzo del 2015 Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il quale l’Autorità fornisce indicazioni circa la gestione del procedimento del soccorso istruttorio, istituto modificato profondamente dall’art. 39 del D.L. 90/2014 ss. mm. ii. che è intervenuto sugli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 163/2006.
Il Comunicato affronta in particolare i seguenti quesiti:
– l’applicabilità della sanzione anche alle procedure ristrette e, in generale, alle procedure nelle quali non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria, ribadendo che la cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione;
– la compatibilità dell’art. 38, comma 2-bis, con l’art. 12 d.lgs. 209/2005 (che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative) e con l’art. 75, comma 1, del Codice dei contratti, risolvendo la questione in senso affermativo;
– l’obbligatorietà o meno, da parte del concorrente che è responsabile di una “mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni“ necessarie per la partecipazione, di pagare la sanzione anche nel caso in cui non intenda usufruire del soccorso istruttorio, concludendo che la sanzione è strettamente legata alla volontà di ricorrere a questa possibilità;
– modalità di applicazione del nuovo soccorso istruttorio ad un RTI.
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