Il Documento di Gara Unico Europeo è una delle novità più rilevanti del nuovo D.lgs. 50/2016 e dovrebbe costituire uno degli elementi fondamentali per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sia sulle Stazioni Appaltanti che sugli operatori economici.
Nell’intento di perseguire questa finalità, le Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, hanno previsto l’elaborazione di un modello di formulario unico stabilito a livello europeo che è stato in seguito approvato dal Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 proprio con l’obiettivo di semplificare l’iter di rilascio delle dichiarazioni da parte degli operatori economici partecipanti a una procedura di gara.
L’utilizzo del DGUE è stato recepito in Italia all’interno del D.lgs. 50/2016 all’art. 85: si tratta di un’autodichiarazione formale resa dall’operatore economico circa il fatto di non trovarsi in una delle situazioni ostative alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e quindi a contrattare con la PA contenute all’art. 80 del Codice, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione richiesti per la procedura specifica dalla Stazione Appaltante e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati negli atti di gara al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare alla stessa.
Dallo scorso luglio è disponibile il DGUE italiano, redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sulla base del modello europeo ne ha adeguato il contenuto alla normativa italiana.
Contestualmente alla pubblicazione del DGUE italiano, il Ministero ha anche emanato le linee guida per la sua compilazione (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016) le quali stabiliscono che il Documento di Gara Unico Europeo è da utilizzare per qualsiasi tipologia di appalto di forniture, servizi o lavori pubblici indipendentemente dal valore della procedura di gara, quindi anche per affidamenti di contratti al di sotto delle soglie dell’art. 35 del Codice. Tuttavia, nelle ipotesi dell’art. 36 co. 2 lett. a) (affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 €), l’utilizzo del DGUE resta una mera facoltà delle Stazioni Appaltanti.
Cliccando qui è possibile scaricare il file editabile in formato word del DGUE che la Stazione Appaltante può utilizzare in sede di gara per farsi rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute da parte degli operatori economici.
Il modello si compone di sei parti:
– la Parte I consiste nelle informazioni relative alla procedura di gara e verrà compilata da ogni singola Amministrazione con i riferimenti all’appalto specifico;
– la Parte II è divisa in 4 sezioni e si riferisce a tutti quei dati che riguardano personalmente l’operatore economico (dati personali, forma di partecipazione, possesso di SOA nel caso di procedure aventi ad oggetto i lavori, dichiarazione di avvalimento e subappalto);
– la Parte III è interamente dedicata ai motivi di esclusione, quindi principalmente alle dichiarazioni dell’art. 80 del Codice;
– la Parte IV è dedicata ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice oltreché all’eventuale presentazione di certificati che attestino una garanzia della qualità;
– la Parte V riguarda la riduzione del numero di candidati qualificati, nelle procedure ove la Stazione Appaltante l’abbia previsto;
– la Parte VI consta delle dichiarazioni finali sulla verità e correttezza delle dichiarazioni sopra rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 oltre che sulla disponibilità di produrre su richiesta della Stazione Appaltante la documentazione e certificazione probatoria di quanto dichiarato, fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. 445/2000.
Attualmente la forma del DGUE deve essere coerente con la tipologia di procedura svolta (gara cartacea o telematica). A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE sarà reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, in linea con il termine ultimo previsto dalle direttive per la completa digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici.