In una recente sentenza, il Tar Lombardia, Brescia, Sezione II, n. 906/2018 si è pronunciato su una rilevante questione inerente alla competenza del responsabile unico nel procedimento di aggiudicazione di un appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di specie, la Commissione aveva proceduto ritenendo che l’offerta possedesse tutti i requisiti minimi necessari; in seguito il RUP, dubitando dell’esito dell’operato della Commissione, ha incaricato un soggetto terzo di svolgere un controllo al fine di confutare l’affermazione della Commissione tecnica e, visto l’esito di questa verifica, ha escluso il concorrente revocando l’aggiudicazione.

Il ricorrente contestava al RUP di aver svolto da solo una serie di operazioni finalizzate a verificare l’adeguatezza dell’offerta tecnica, sostituendosi di fatto alla Commissione giudicatrice senza coinvolgerla minimamente.

Ad avviso del ricorrente, non essendo il RUP l’organo deputato a fare valutazioni tecniche, eventuali rilievi avrebbero dovuto essere rimessi alla stessa Commissione giudicatrice.

Secondo il Tar Lombardia, << il RUP, anziché chiedere un parere terzo per confutare l’affermazione della commissione tecnica, avrebbe dovuto riconvocare quest’ultima per il rinnovo dell’attività >>, in particolar modo perché, essendo demandati alla Commissione l’accertamento del possesso del requisito e l’attribuzione del relativo punteggio, il << contrarius actus non può che essere demandato alla Commissione stessa, che deve procedere al rinnovo della valutazione[1] >>.

In sostanza, il RUP in casi come questo non può adottare autonomamente atti come l’esclusione dalla procedura e una nuova aggiudicazione, ma deve prima riconvocare la Commissione al fine di consentire a quest’ultima di valutare l’ammissibilità dell’offerta anche alla luce degli elementi emersi successivamente alla prima valutazione.

Solamente nel caso in cui la Commissione verifichi che l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa, il RUP potrebbe disporre l’esclusione dalla gara di un concorrente.

 

[1] Continua la sentenza: << quel giudizio che ha condotto a ritenere ammissibile l’offerta da parte della Commissione tecnica, a tal fine appositamente costituita, finirebbe per essere sostituito da un giudizio personale del RUP, che avrebbe così superato la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione >>.