L’ampio tema degli accordi quadro viene trattato in questo secondo articolo[1] con riferimento alle tipologie di accordo quadro concluso con più operatori economici, descritte all’art. 54 co. 4 del Codice.

Nonostante i numerosi aspetti positivi derivanti dalla conclusione di un accordo quadro, la disciplina in materia è piuttosto carente. L’art. 54 del D.lgs. 50/2016 ne definisce infatti la durata massima, l’ambito di applicazione, le modalità di affidamento e di aggiudicazione ma rimangono aperte tutta una serie di questioni che la Stazione Appaltante deve considerare al momento della redazione degli atti di gara.

Le criticità più rilevanti si riscontrano nel caso di accordo quadro concluso con più operatori economici:

– Art. 54 co. 4 lett. a)[2] a condizioni fisse: in questo caso gli appalti specifici vengono affidati alle stesse condizioni fissate per l’accordo quadro, sulla base dell’offerta presentata in sede di gara. Trattandosi però di accordo quadro concluso con più operatori economici il primo dubbio che sorge è su quali condizioni si basino i singoli appalti specifici. Si tiene in considerazione l’offerta presentata dal primo concorrente in graduatoria e tutti gli altri si adeguano? In questo caso la stazione appaltante si mette al riparo da un eventuale “danno erariale” per spese ulteriori rispetto a quelle che affronterebbe stipulando il contratto con il solo operatore economico classificatosi primo in graduatoria quindi con l’offerta più conveniente, ma gli altri concorrenti possono davvero adeguarsi all’offerta di un altro soggetto? Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo dovrebbero adattarsi ad un’offerta economica che è stata formulata tenendo in considerazione costi della manodopera e oneri della sicurezza afferenti a una realtà imprenditoriale differente dalla propria.

Le difficoltà operative sarebbero ancora maggiori nel caso di procedura affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’adeguamento riguarderebbe anche la parte di esecuzione contenuta nell’offerta tecnica, soluzione quest’ultima che appare del tutto inapplicabile in considerazione delle differenze esistenti tra i vari operatori economici.

È invece possibile affidare le prestazioni per quota parte a ciascuno degli aggiudicatari in proporzione alla loro posizione in graduatoria applicando le loro condizioni di offerta? Per esempio, supponiamo che la Stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro con tre aggiudicatari: potrebbe affidare al primo in graduatoria il 50 % delle prestazioni, al secondo il 30 %, al terzo il 20 %. In questo caso però non otterrebbe un completo risparmio dall’operazione, anzi, andrebbe ad effettuare parte degli acquisti a prezzi meno convenienti oppure rimettendoci in termini di qualità del servizio/fornitura/lavoro offerto.

– Art. 54 co. 4 lett. c)[3] con rinegoziazione: secondo questa modalità, ogni volta che si affidano appalti specifici o che si inviano degli ordinativi la stazione appaltante richiede agli operatori economici aggiudicatari dei rilanci migliorativi rispetto all’offerta presentata nell’ambito dell’Accordo quadro. In questo caso il dubbio che sorge è il seguente: i rilanci si richiedono sulla base dell’offerta più conveniente presentata dal primo in graduatoria? Per la Stazione appaltante è una buona occasione per ottenere un risparmio ulteriore, ma potrebbero ripresentarsi problemi simili a quelli già descritti. E in caso di offerta economicamente più vantaggiosa come ci si potrebbe comportare? Un’ipotesi percorribile potrebbe essere quella di richiedere non soltanto un rilancio di tipo economico ma una miglioria su una parte dell’offerta tecnica o soltanto su un elemento di valutazione, definito a monte sulla documentazione predisposta per l’accordo quadro.

In ogni caso, non vi sono risposte chiare o univoche a queste domande.

Oltre alle due tipologie di accordo quadro concluso con più aggiudicatari sopra elencate vi è una terza disciplinata all’art. 54 co. 4 lett. b). Questa prevede la possibilità di riaprire soltanto in parte il confronto competitivo sempre che sia stato previsto sugli atti di gara. È il caso in cui le condizioni siano già state fissate nell’ambito dell’accordo quadro ma, per alcuni specifici lavori, servizi o forniture, si specifica che si possa richiedere una negoziazione nelle forme indicate alla lettera c).

Questa tipologia “ibrida” di accordo quadro è piuttosto complessa da mettere in atto e poco usata dalle amministrazioni anche a causa di tutte le problematiche che si possono presentare sia nell’uno che nell’altro caso e che qui si ritrovano in toto.

Questo articolo, come il precedente, ha l’obiettivo di far conoscere meglio lo strumento dell’accordo quadro che può rivelarsi utile e vantaggioso per le Stazioni appaltanti, sia in termini di tempo che in termini di flessibilità. L’importante è valutare bene quale soluzione possa soddisfare al meglio le proprie esigenze nel rispetto dei principi cardine della normativa in materia di appalti e definire tutti gli aspetti sopra descritti, a monte nella documentazione di gara dell’Accordo Quadro.


[1] https://www.pamercato.it/laccordo-quadro-aspetti-generali/

[2] “secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione di lavori, servizi e forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore economico che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione”; 

[3] “riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti”.