La recente pronuncia del TAR Toscana, n. 1440 resa il 5 novembre 2021, conferma la possibilità, per gli operatori economici, di offrire un costo della manodopera che si discosta dai parametri minimi ministeriali purché adeguatamente e coerentemente motivato in sede di giustificazione dell’anomalia.

Torniamo ad affrontare questo tema già approfondito in passato, in quanto riteniamo che la sentenza in esame possa fornire indicazioni interessanti ai fini della valutazione della congruità dei costi della manodopera indicati in sede di gara.

Il caso in discussione riguarda una gara per l’affidamento di servizi, svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale il RUP aveva proceduto ad accertare l’anomalia ai sensi dell’art. 97 co. 3 del Codice e, al termine del procedimento di verifica, aveva dichiarato congrua l’offerta della prima classificata, provvedendo, quindi, all’aggiudicazione nei confronti della stessa.

il Tar Toscana si è pronunciato sulla questione a seguito del ricorso sollevato dalla concorrente seconda classificata, la quale contestava l’erronea valutazione della congruità del costo della manodopera all’interno del procedimento di indagine dell’anomalia eseguito dalla Stazione Appaltante.

La ricorrente sollevava la violazione degli artt. 23, 95 e 97 del Codice, della legge n.241 del 1990, dell’artt. 97 delle Costituzione, evidenziando la sottostima del costo orario del lavoro offerto dall’aggiudicataria, in quanto inferiore al costo orario determinato dalle tabelle ministeriali e non adeguatamente giustificato dalla peculiare organizzazione aziendale. In aggiunta, il ricorso denunciava la contestuale sovrastima del monte orario annuo, nel quale non era stato conteggiato alcun giorno di assenza del personale, né per malattia né per festività.

In primo luogo, il TAR Toscana chiarisce che il costo orario del lavoro offerto dall’aggiudicataria, sebbene inferiore al corrispettivo nelle tabelle ministeriali, viene ritenuto adeguatamente avvalorato dalla stessa, la quale ha effettivamente fornito una “dimostrazione puntuale e rigorosa” che permette di discostarsi dai parametri di riferimento ministeriali, nel solco di un’interpretazione già più volte adottata dal Consiglio di Stato[1]. Difatti, il costo della manodopera offerto dall’aggiudicataria tiene conto delle ore annue mediamente lavorate dal personale dell’impresa e indica l’inapplicabilità al caso di specie dell’indennità di turno.

Con analoga interpretazione, il Tar ritiene che il monte ore annuo offerto dall’aggiudicataria sia stato correttamente calcolato e motivato in ragione della “specifica realtà aziendale”, cioè risulti da flessibilità aziendale specifica del caso di specie, quali l’applicazione dell’accordo sindacale c.d “Banca ore” e l’utilizzo di personale “jolly”.

Riguardo al tema della corretta valutazione di congruità effettuata dalla Stazione Appaltante, il Tar Toscana evidenzia la ratio che ne sta alla base, ovvero che “l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono[2] e che il giudizio in materia è da ritenersi “ampiamente discrezionale, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, circostanze queste ultime indimostrate nel caso di specie[3]. Pertanto, ritenendo coerente la motivazione sul calcolo dei costi della manodopera fornita dalla concorrente, il Tar reputa congrua la valutazione compiuta dalla Stazione Appaltante.

[1] Cons. di Stato, sez V, 20 febbraio 2017 n.56.

[2] Tar Toscana, Sez. 1, 5 novembre 2021, n. 1440

[3] ibidem