Quando si parla di co-progettazione si intende quell’istituto mediante il quale la Pubblica Amministrazione instaura un rapporto di collaborazione con un ente del Terzo settore al fine di realizzare specifici progetti di servizio e soddisfare esigenze comuni pubblico/private.

Dopo la sentenza della Corte Costituzione n. 131/2020[1] che ha introdotto il concetto di “Amministrazione condivisa” le Pubbliche Amministrazioni sempre più spesso ricorrono a questo strumento che vede coinvolte anche le risorse del privato sociale nonché una compartecipazione in termini di risorse tecniche e culturali.

Con il D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/03/2021 sono state approvate le Linee Guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo settore che saranno di supporto a coloro che intendono intraprendere questo percorso al fine di realizzare servizi o progetti non necessariamente innovativi ma che potrebbero risultare complessi in quanto caratterizzati da molteplici prestazioni e attività.

Da una parte si tratterà comunque di una procedura ad evidenza pubblica, gestita da un Responsabile Unico del Procedimento nel pieno rispetto di tutti i principi fondamentali quali trasparenza, imparzialità, parità di trattamento; dall’altra non si è tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici, l’iniziativa può essere anche privata e la documentazione predisposta per l’avvio della coprogettazione potrà essere integrata e migliorata a seguito delle proposte progettuali degli enti del terzo settore interessati alla collaborazione.

Prima di tutto le linee guida sopra citate presentano un inquadramento generale degli istituti da cui potrete comprendere cosa si intenda per “ente del Terzo settore”, che requisiti debba avere, le varie tipologie di soggetti, le finalità prettamente di tipo solidaristico, civico o di utilità sociale, le misure di sostegno e collaborazione tra questi enti e le pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 55-57 del D.lgs. 117 del 2017.

Le linee guida affrontano poi la distinzione di questo istituto con gli affidamenti di appalti e concessioni di servizio: uscendo dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici[2] è fondamentale comprendere che la prima tipologia di rapporto sia di tipo “collaborativo” quindi vi è una compartecipazione di risorse economiche sia dal lato pubblico che da quello privato, e una co-responsabilità nella realizzazione del progetto per tutta la durata della convenzione; l’affidamento di un appalto o di una concessione nasce invece dall’iniziativa dell’Amministrazione che, a fronte dello svolgimento di un servizio, riconosce un corrispettivo determinato sulla base di un’offerta economica in quello che è un classico rapporto sinallagmatico do ut des.

Il procedimento di co-progettazione è descritto al punto 3 delle Linee Guida: si parte dalla pubblicazione di un avviso, visibile da tutti, all’interno del quale siano fornite le istruzioni relative alla modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione nonché tutte quelle regole sullo svolgimento della procedura[3].

Insieme all’avviso possono essere predisposti un progetto di base e uno schema di convenzione che descrivano il servizio da svolgere, il progetto da realizzare, gli obiettivi da raggiungere[4]. Dalle proposte dei privati si apre così un confronto a più step che consente di apportare miglioramenti al progetto di base e permette all’Amministrazione di assorbire suggerimenti, pareri, idee dei partecipanti fino alla configurazione di un progetto finale che potrebbe coinvolgere anche tutte le parti private concorrenti.

La particolarità di questo istituto verte sul fatto che vi saranno risorse pubbliche messe a disposizione dall’Amministrazione che potranno essere di tipo economico (proprie o di altri enti e riconducibili ai contributi di cui all’art. 12 della L. 241/1990), umano ma anche riguardare beni mobili/immobili, che si fondono insieme alle risorse private nell’ambito di una compartecipazione in varie forme secondo quanto stabilito dall’avviso, dalla normativa vigente, da eventuali ulteriori regolamentazioni.

Una volta giunti alla conclusione del procedimento, l’Amministrazione accoglierà la proposta finale mediante atto motivato e potrà procedere alla stipula di una convenzione con uno o più enti (singoli o raggruppati) la cui proposta sia risultata la migliore. Le stesse Linee Guida danno indicazioni anche sul contenuto dello schema di convenzione al fine di regolare al meglio i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nell’ambito della coprogettazione.

Prima di intraprendere il percorso di una coprogettazione quindi, vi invitiamo a leggere attentamente le linee guida approvate con DM 72/2021, in quanto trattasi di strumento che risponde a determinate esigenze di collaborazione sussidiaria e non può essere immaginato per tutte le tipologie di affidamento di servizi.


[1] Si veda articolo sul nostro sito: https://www.pamercato.it/il-nuovo-rapporto-tra-codice-del-terzo-settore-e-codice-dei-contratti-pubblici/

[2] Devono comunque essere sempre rispettate le disposizioni sul procedimento amministrativo della L. 241/1990 – si veda anche punto 1.1 delle Linee Guida DM. 72/2021.

[3] A mero titolo esemplificativo le Linee Guida stabiliscono che l’avviso potrebbe contenere: finalità e oggetto del procedimento, durata del partenariato, quadro progettuale ed economico, requisiti di partecipazione, fasi del procedimento e modalità di svolgimento, criteri di valutazione delle proposte, conclusione del procedimento.

[4] Oltre ai documenti citati potrà essere predisposta apposita modulistica al fine della presentazione della proposta da parte degli enti del Terzo settore interessati a partecipare.