A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha convertito il Decreto-Legge n. 32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”, significative novità hanno riguardato le tipologie di procedure esperibili per contratti aventi ad oggetto lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Come già scritto nel precedente articolo relativo alle procedure sotto soglia per i beni e servizi, la legge n. 55/2019 tende a semplificare la struttura procedurale per gli appalti aventi ad oggetto lavori a seconda delle fasce di importo, come di seguito indicato.

Mentre per gli appalti di lavori d’importo inferiore a 40.000 €, così come per i beni e servizi, nulla è cambiato poiché è rimasta immutata la lettera a) dell’art. 36 comma 2 (“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”), le modifiche riguardano gli appalti d’importo superiore a 40.000 €.

L’art. 36 comma 2 lett. b), in relazione agli appalti aventi ad oggetto lavori di importo tra 40.000,00 € e 150.000,00 € non contiene più l’indicazione di una procedura negoziata, ma prevede l’affidamento diretto dei lavori “previa valutazione di almeno tre preventivi”.

La nuova tipologia di procedura ora descritta costituisce quindi un “ibrido” tra l’affidamento diretto e la procedura negoziata stessa poiché è caratterizzata da una fase di valutazione di almeno 3 preventivi seguita dalla fase di affidamento diretto.

Pertanto, in analogia a quanto detto per le procedure art. 36 co. 2 lett. b) aventi ad oggetto beni e servizi, per appalti di lavori di importo superiore a 40.000,00 € e inferiore a 150.000,00 €, non appare più possibile svolgere una procedura “negoziata” sotto soglia comunitaria, il cui riferimento non è più rinvenibile all’interno del Codice dei contratti pubblici.

Questo dimostra l’intento della Legge di Conversione di privilegiare l’affidamento diretto, più breve rispetto alle tipologie di procedura di gara previste in precedenza per gli stessi importi, dimostrando un netto distacco con la normativa previgente. Tuttavia, si segnala la difficoltà pratica di effettuare un affidamento diretto per suddetti importi, sia perché le semplificazioni a cui si riferisce il legislatore riguardano le casistiche di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) ma soprattutto per la natura “mista” e poco chiara della procedura di cui alla lett. b). In merito si veda il nostro precedente articolo per b/s: https://www.pamercato.it/sblocca-cantieri-gli-acquisti-di-beni-e-servizi-sottosoglia/

La differenza che appare evidente rispetto alla normativa previgente, però, non riguarda soltanto la sostituzione della procedura negoziata con l’affidamento diretto, ma anche del termine “valutazione” al posto di “consultazione”.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria “valutare” significa aver ricevuto almeno 3 preventivi per poterli confrontare al fine di procedere all’affidamento.

Questo comporta alcuni problemi operativi qualora la Stazione Appaltante ne riceva un numero inferiore a tre.

Ciò che appare più chiaro, invece, è la conferma del rispetto del principio di rotazione in analogia a tutte le altre casistiche di cui all’art. 36 co. 2 del Codice, seppure non espressamente ripetuto con riferimento ai lavori di cui alla lettera b).

L’art. 36 co. 2 lett. c) e c-bis) disciplina invece le procedure esperibili per appalti di lavori di importo compreso tra 150.000,00 € e 1.000.000,00 € suddivisi per nuove fasce di importo:

– tra 150.000,00 € e 350.000,00 €;

– tra 350.000,00 € e 1.000.000,00 €;

Per gli appalti rientranti in queste fasce di importo è possibile espletare la “vecchia” procedura negoziata previa consultazione rispettivamente di almeno 10 e 15 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi.

Ciò che si rileva in relazione alle suddette disposizioni è però il riferimento all’art. 63 del Codice, che disciplina le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando. Il legislatore opera tale rinvio in maniera piuttosto “fuorviante” dal momento l’art. 63 tratta di procedure specifiche che rientrano in determinate casistiche dettagliate all’interno del suddetto articolo, mentre nell’ambito dell’art. 36 co. 2 lett. c) e c-bis) sta semplicemente ad indicare una procedura “negoziata” da esperire qualora l’affidamento rientri nelle fasce d’importo ivi richiamate.

A nostro avviso, quindi, il richiamo all’art. 63 deve intendersi come un più generico riferimento alla procedura negoziata in senso stretto.

L’art. 36 co. 2 lett. d) stabilisce, infine, l’obbligo di ricorso alle procedure aperte per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 € e fino alla soglia comunitaria.

In conclusione, segnaliamo che, come per le procedure aventi ad oggetto beni e servizi, anche per i lavori i problemi interpretativi non sono pochi. Di nuovo si renderà necessario il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici al fine di sciogliere tutti quei dubbi che ha lasciato la Legge di conversione.