Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo (https://www.pamercato.it/gli-appalti-riservati-focus-sullarticolo-112-del-d-lgs-50-2016/) il D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito Codice) prevede la possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di riservare la partecipazione a procedure di gara e l’esecuzione di un contratto a favore di determinate tipologie di operatori economici; tra questi troviamo le organizzazioni no-profit.

L’articolo del Codice interamente dedicato alla riserva nei confronti di tali soggetti è il 143, il quale fa parte del fulcro di norme che disciplinano le procedure di affidamento degli appalti di servizi sociali all’interno del D.lgs. 50/2016. (per approfondire il tema degli affidamenti dei servizi sociali leggi il nostro articolo collegandoti al link https://www.pamercato.it/sevizi-sociali-linee-guida-a-n-ac-e-il-parere-rilasciato-dal-consiglio-di-stato/).

L’articolo in esame contempla la possibilità da parte delle PA di riservare gli appalti aventi ad oggetto alcuni servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX del Codice, espressamente indicati nel primo comma dello stesso art. 143, ai cosiddetti organismi (o organizzazioni) no-profit.

Per riservare la partecipazione alle procedure di gara ai sensi dell’articolo 143 del Codice devono essere soddisfatte tutte le condizioni elencate al comma 2 del medesimo articolo. Ovvero:

“a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.”

A proposito di quest’ultima condizione si segnala la sentenza n. 2277 30.10.2019 del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV.

Tale sentenza dispone che il principio di rotazione di cui all’art. 143 co. 2 lettera d) non opera se nel triennio precedente l’operatore economico si è aggiudicato una procedura aperta, non riservata ai soggetti di cui all’articolo in esame; qualora infatti un operatore economico non abbia in precedenza beneficiato di alcuna riserva per ottenere l’affidamento, non si ravvisa alcuna ragione per limitarne la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica quale la procedura aperta.

Come rilevabile dalla lettura del comma 2, l’articolo 143 non individua espressamente i soggetti destinatari della riserva, prevedendola chiaramente, invece, per determinate tipologie di servizi.

A tal proposito si può notare che la riserva in questo caso (a differenza di quella disciplinata dall’art. 112 del Codice) opera sia sul piano oggettivo che soggettivo.

Infatti, nonostante l’articolo in esame non dettagli specificatamente i soggetti a favore dei quali operi il regime riservato e, riproducendo molto fedelmente il testo della direttiva europea 24/2014/UE, si limiti a indicarne le caratteristiche di cui devono essere in possesso, dalla lettura della norma è possibile ricavare che in buona parte questa si riferisca alle cooperative sociali e imprese sociali.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, la durata del contratto non può superare i 3 anni.

Gli appalti svolti ai sensi di questo articolo, devono essere affidati mediante le procedure di gara previste dal Codice, a seconda della tipologia di affidamento e del valore dell’appalto.

La scelta di ricorrere a questa tipologia di appalto, e quindi di avvalersi di tale deroga, deve essere motivata, all’interno della determina a contrarre, da parte della stazione appaltante facendo riferimento al perseguimento di obiettivi di utilità sociale.

Nella fase di controlli volti all’aggiudicazione, la stazione appaltante deve verificare il possesso in capo all’aggiudicatario di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara (generali e speciali) e quindi anche la sussistenza delle particolari condizioni previste dall’articolo 143, dichiarata dallo stesso in sede di partecipazione alla procedura.

In conclusione, alla fine di questa analisi fatta in ambito degli appalti riservati “durata” due articoli, possiamo dire che il Legislatore ha fornito alle PA degli strumenti per operare un importante ruolo in ambito sociale, utili soprattutto a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro a persone che, altrimenti, ne resterebbero probabilmente escluse.